1. Gli impianti di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultano conformi alla medesima legge a seguito della verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o di altre verifiche o accertamenti condotti dalle amministrazioni competenti anche d'ufficio, devono essere delocalizzati o adeguati alle disposizioni dalla presente legge.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, i gestori degli impianti presentano al comune il programma degli interventi di adeguamento contenente le modalità e i tempi di attuazione. Il comune rilascia una specifica autorizzazione per l'attuazione del programma, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'ARPA, dell'ISPESL e della ASL competente per territorio. In caso di delocalizzazione, è assicurata priorità nel rilascio del permesso di costruire agli impianti già esistenti rispetto alle domande di nuova installazione.